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Articolo 2200 del Codice Civile

L’ art. 2200 del Codice Civile è rubricato “Società“.

Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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