Articolo 2199 del Codice Civile

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L' art. 2199 del Codice Civile è rubricato “Indicazione dell'iscrizione".

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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