Articolo 2198 del Codice Civile

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L' art. 2198 del Codice Civile è rubricato “Minori, interdetti e inabilitati".

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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