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Articolo 457 del Codice Civile

L’ art. 457 del Codice Civile è rubricato “ Delazione dell’eredità ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 457 del Codice Civile italiano:

L’eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Breve spiegazione:

L’articolo 457 del Codice civile stabilisce che l’eredità si devolve per legge o per testamento. Nella successione testamentaria, il de cuius ha redatto in vita un testamento destinando i propri beni a determinati soggetti (che possono essere eredi o altre persone di suo gradimento), ma tale volontà non può mai pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (coloro che per legge hanno diritto alla propria quota di legittima). La successione legittima interviene invece solo quando manca, in tutto o in parte, un testamento, affidando alla legge l’individuazione degli eredi e delle relative quote. In questo secondo caso pertanto è la legge che indica chi sono gli eredi (coniuge, figli, genitori, fratelli, fino al sesto grado). 
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di

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