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Articolo 2396 bis del Codice Civile

L’ art. 2396 bis del Codice Civile è rubricato “Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali” ed è stato introdotto con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico.

I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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