Articolo 2396 del Codice Civile

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L' art. 2396 del Codice Civile è rubricato “Direttori generali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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