Articolo 2397 del Codice Civile

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L' art. 2397 del Codice Civile è rubricato “Composizione del collegio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

comma abrogato


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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