Articolo 559 del Codice Civile
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 559 del Codice Civile italiano:
Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
Breve spiegazione:
Nel caso in cui il de cuius abbia effettuato consistenti donazioni in vita, è possibile che le disposizioni testamentarie non siano sufficienti a reintegrare la quota di legittima dei legittimari. Proprio in questo caso viene in rilievo l’articolo in esame: una volta esaurita la riduzione delle disposizioni testamentarie, si procederà alla riduzione delle donazioni secondo il criterio previsto dall’art. 559 c.c., cioè partendo dall’ultima in ordine di tempo e risalendo alle anteriori.
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