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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 788 del Codice di procedura civile

Articolo 788 del Codice di procedura civile

L’articolo 788 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Vendita di immobili”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.

Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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