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Articolo 2452 del Codice Civile

L’ art. 2452 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità e partecipazioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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