Articolo 2453 del Codice Civile

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L' art. 2453 del Codice Civile è rubricato “Denominazione sociale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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