Articolo 2452 del Codice Civile

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L' art. 2452 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità e partecipazioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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