Articolo 1785 bis del Codice Civile
L’ art. 1785 bis del Codice Civile è rubricato “Responsabilità per colpa dell’albergatore“.
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
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