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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 132 del Codice di procedura civile

Articolo 132 del Codice di procedura civile

L’articolo 132 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Contenuto della sentenzaForma dei provvedimenti in generale”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La sentenza è pronunciata in nome del Re d’Italia e d’Albania Imperatore d’Etiopia.

Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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