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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 58 del Codice di procedura civile

Articolo 58 del Codice di procedura civile

L’articolo 58 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Altre attività del cancelliere”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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