L'articolo 58 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ufficio per il processo".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.
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