Articolo 59 del Codice di procedura civile

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L'articolo 59 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Attività dell'ufficiale giudiziario". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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