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Articolo 2693 del Codice Civile

L’ art. 2693 del Codice Civile è rubricato “Trascrizione del pignoramento e del sequestro“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall’art.
2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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