Articolo 2694 del Codice Civile

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L' art. 2694 del Codice Civile è rubricato “Richiamo di altre leggi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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