Articolo 2695 del Codice Civile

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L' art. 2695 del Codice Civile è rubricato “Forme e modalità della trascrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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