Articolo 2696 del Codice Civile

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L' art. 2696 del Codice Civile è rubricato “Rinvio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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