Articolo 2697 del Codice Civile

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L' art. 2697 del Codice Civile è rubricato “Onere della prova".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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