L' art. 2698 del Codice Civile è rubricato “Patti relativi all'onere della prova".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
Breve spiegazione:
L'articolo 2698 c.c. limita gli accordi relativi all'onere della prova, stabilendo la nullità dei patti volti a modificare le regole definite dall'articolo precedente (art. 2697 c.c.) in due casi tassativi:
- Quando riguardano diritti indisponibili (es. diritti di famiglia o della personalità);
- Quando la modifica rende eccessivamente difficile per una delle parti l'esercizio del proprio diritto;
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