Articolo 2699 del Codice Civile

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L' art. 2699 del Codice Civile è rubricato “Atto pubblico".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Breve spiegazione:

L'articolo 2699 c.c. definisce l'atto pubblico come il documento redatto da un Notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato. Per essere tale, deve rispettare determinate formalità di legge e conferisce pubblica fede. Come indicato dall'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza.

Esempi di atti pubblici:

  • Atto pubblico per antonomasia è l'atto di compravendita di un immobile. In realtà, la legge non dispone che debba essere fatto per atto pubblico, ma si limita a indicare che debba essere redatto per iscritto ad substantiam ab substantiam ex art. 1350 c.c. (risulta possibile in via ipotetica procedere alla vendita con una scrittura privata); Normalmente viene redatto da un Notaio come atto pubblico, titolo necessario per procedere alla trascrizione nei Registri Immobiliari. Solo con la trascrizione nei pubblici registri l'acquisto è oppobile ai terzi (nel caso di vendita dello stesso immobile a più soggetti, solo con la trascrizione il diritto è tutelato verso i terzi);
  •  l'atto di donazione;



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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