L' art. 2699 del Codice Civile è rubricato “Atto pubblico".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
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