Articolo 2700 del Codice Civile

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L' art. 2700 del Codice Civile è rubricato “Efficacia dell'atto pubblico".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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