L' art. 2701 del Codice Civile è rubricato “Conversione dell'atto pubblico".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
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