Articolo 2702 del Codice Civile

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L' art. 2702 del Codice Civile è rubricato “Efficacia della scrittura privata".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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