Articolo 2088 del Codice Civile
L’ art. 2088 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità dell’imprenditore“.
L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.
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