Articolo 2190 del Codice Civile
L’ art. 2190 del Codice Civile è rubricato “Iscrizione d’ufficio“.
Se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.
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