Articolo 2189 del Codice Civile

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L' art. 2189 del Codice Civile è rubricato “Modalità dell'iscrizione".

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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