Articolo 2188 del Codice Civile

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L' art. 2188 del Codice Civile è rubricato “Registro delle imprese".

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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