Articolo 2187 del Codice Civile

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L' art. 2187 del Codice Civile è rubricato “Usi".

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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