Articolo 2186 del Codice Civile

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L' art. 2186 del Codice Civile è rubricato “Nozione e norme applicabili".

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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