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Articolo 2191 del Codice Civile

L’ art. 2191 del Codice Civile è rubricato “Cancellazione d’ufficio“.

Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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