Articolo 2218 del Codice Civile
L’ art. 2218 del Codice Civile è rubricato “Bollatura facoltativa“.
L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.
Articolo precedente
Articolo successivo
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

