Articolo 2230 del Codice Civile
L’ art. 2230 del Codice Civile è rubricato “Prestazione d’opera intellettuale“.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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