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17 Ottobre 2026
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Articolo 2276 del Codice Civile

L’ art. 2276 del Codice Civile è rubricato “Obblighi e responsabilità dei liquidatori“.

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.


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