Articolo 2275 del Codice Civile

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L' art. 2275 del Codice Civile è rubricato “Liquidatori".

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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