Articolo 2274 del Codice Civile

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L' art. 2274 del Codice Civile è rubricato “Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento".

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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