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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2504 quater del Codice Civile

Articolo 2504 quater del Codice Civile

L’ art. 2504 quater del Codice Civile è rubricato “Invalidità della fusione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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