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Articolo 2617 del Codice Civile

L’ art. 2617 del Codice Civile è rubricato “ Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Breve spiegazione:

L’art. 2617 c.c. stabilisce che, nei casi in cui la legge prevede l’ammasso di determinati prodotti agricoli, ossia la raccolta e gestione collettiva obbligatoria di beni agricoli finalizzata alla regolazione e stabilizzazione del mercato, tale gestione è effettuata mediante consorzi obbligatori, secondo quanto disposto da leggi speciali. In passato è stata utilizzata per i cereali, il riso ecc.

L’articolo è formalmente vigente, ma oggi ha carattere meramente residuale, poiché il sistema dell’ammasso obbligatorio è stato superato dalla disciplina europea della politica agricola comune (cosiddetta PAC).

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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