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Articolo 2619 del Codice Civile

L’ art. 2619 del Codice Civile è rubricato “ Controllo sull’attività del consorzio “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa.

Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Breve spiegazione:

L’art. 2619 c.c. specifica che l’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa. Ciò significa che lo Stato, tramite l’autorità amministrativa competente, verifica che il consorzio operi nel rispetto della legge e persegua effettivamente gli scopi per cui è stato costituito.

Il secondo comma prevede che, qualora l’attività del consorzio risulti non conforme agli scopi statutari, l’autorità governativa possa sciogliere gli organi del consorzio e affidarne la gestione a un commissario governativo. Nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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