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Articolo 2913 del Codice Civile

L’ art. 2913 del Codice Civile è rubricato “Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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