Articolo 2912 del Codice Civile

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L' art. 2912 del Codice Civile è rubricato “Estensione del pignoramento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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