Articolo 2911 del Codice Civile

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L' art. 2911 del Codice Civile è rubricato “Beni gravati da pegno o ipoteca".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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