Articolo 2910 del Codice Civile

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L' art. 2910 del Codice Civile è rubricato “Oggetto dell'espropriazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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