Articolo 2909 del Codice Civile

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L' art. 2909 del Codice Civile è rubricato “Cosa giudicata".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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