Articolo 2907 del Codice Civile

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L' art. 2907 del Codice Civile è rubricato “Attività giurisdizionale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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