Articolo 2913 del Codice Civile

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L' art. 2913 del Codice Civile è rubricato “Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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