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Articolo 388 del Codice Civile

L’ art. 388 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 388 del Codice Civile italiano:

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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